L’UFFICIO LEGALE DELLA FEDAE – CEUQ VINCE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

L’UFFICIO LEGALE DELLA FEDAE – CEUQ VINCE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA E FA ANNULLARE DUE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO NOTIFICATE AD UN DIPENDENTE DI UN’AMBASCIATA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE NOTIFICHE A CAUSA DEL COVID.

Con Sentenza N. 7157/2022 pubblicata il 16 giugno 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione n. 33 ha accolto il ricorso proposto da un ex dipendente dell’Ambasciata del Venezuela presso la FAO per il tramite dell’Avv. Angelo Calandrini contro due intimazioni di pagamento relative agli anni di imposta 2011 – 2012 e riferite ai noti accertamenti fiscali condotti nei confronti dei dipendenti ambasciate straniere in Italia.

In particolare, l’Ufficio legale Fedae – Ceuq ha denunciato la violazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) che stabiliva la sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione e di accertamento, deducendo, conseguentemente, l’invalidità delle intimazioni di pagamento notificate al dipendente in questione.

 Al riguardo ha chiarito la CTP di Roma che le prime disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) hanno disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione da parte degli enti impositori. In particolare l’art. 67 del D.L. 18 cit. ha disposto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

In sostanza, per ciò che attiene specificamente l’AdE, è stata disposta la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione. Tali disposizioni di sospensione, prosegue la decisione dei giudici tributari, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020 con il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020). Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il DL l04/2020 (c.d. Decreto Agosto) all’art. 99 ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotto nei precedenti decreti legge sopra citati fino al 15/10/2020 (sospensione che è stata ulteriormente estesa fino al 31.12.2020 con il Decreto Legge, n. 129 del 20.10.2020), disponendo il differimento sino a tale data anche del termine finale della sospensione delle notifica di nuove cartelle di pagamento e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari, come fermi amministrativi ed ipoteche.

Nel caso di specie i due atti impugnati con il suddetto ricorso risultavano entrambi notificati in data 14 ottobre 2020 e ricevuti dal dipendente il giorno successivo, ovvero durante la suddetta sospensione prevista per legge. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha pertanto dichiarato nulle le notifiche e le stesse intimazioni di pagamento emesse dall’amministrazione finanziaria in violazione di quanto disposto dal legislatore per l’emergenza sanitaria in atto posto che nel periodo suindicato dal decreto legge, l’amministrazione finanziaria non poteva procedere alla emissione e alla notifica degli atti di accertamento e di esecuzione.

Continua, quindi, da parte della Fedae – Ceuq, l’attività di tutela giudiziaria dei diritti dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia al fine di garantire la corretta applicazione delle leggi fiscali e del lavoro nei confronti di tale categoria di lavoratori.

   Il Responsabile dell’Ufficio legale

Avv. Angelo Calandrini