Il *D.L. N.127 DEL 21.09.2021* ha previsto per *CHIUNQUE SVOLGE UNA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO OBBLIGO*, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, *DI POSSEDERE ED ESIBIRE SU RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19*
Tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro,*anche sulla base di contratti esterni*
Sono esentati dal suddetto obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021.
*L’OBBLIGO DECORRE DAL 15 OTTOBRE 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021*
Le attività di verifica sono a carico del Datore di Lavoro che può individuare con atto formale propri delegati alla verifica.
Entro il 15 ottobre 2021 il Datore di Lavoro definirà le *modalità operative* interne aziendali per l’organizzazione delle verifiche di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 prevedendo il controllo prioritariamente in fase di accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione, nonché individuerà formalmente i *soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni*
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID 19 dovranno avvenire adoperando l’applicazione VerificaC19, senza registrazione e conservazione di alcun dato. Le verifiche verranno effettuate quotidianamente, preferibilmente in fase di ingresso, anche a campione. Il soggetto che effettua tali verifiche dovrà ricevere espressa e formale autorizzazione al trattamento dei dati nonché puntuali istruzioni in tal senso, ai sensi della normativa privacy vigente.
Dal 15 ottobre 2021 il lavoratore, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato *ASSENTE INGIUSTIFICATO* fino alla presentazione della predetta certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
PER I GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÈ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO.
L’accesso del *lavoratore* nei luoghi di lavoro in *violazione degli obblighi* di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del D.L. n.127 del 21.09.2021 è punito con la sanzione di cui all’art. 3 comma 9 del medesimo decreto *(sanzione amministrativa prevista dal comma 1, art. 4 del D.l. n.19/2020 stabilita in euro da 600 a 1500)* e ferme restando le possibili conseguenze disciplinari.
Il *datore di lavoro* qualora non svolga la funzione di organizzazione e verifica è punito con una *sanzione da 400 a 1.000 euro*
L’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID 19 è vigente anche in caso di svolgimento di attività lavorativa presso aziende terze committenti, che potranno procedere, con propri delegati, alla verifica della stessa.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il Datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il Datore di Lavoro NON DEVE preoccuparsi di come il soggetto ha conseguito la certificazione verde (vaccino, guarigione, tampone, ecc) ma solo controllare che il soggetto ne sia in possesso.
Pertanto un lavoratore che non intende vaccinarsi potrà a proprie spese sottoporsi ad un tampone e conseguire il certificato verde COVID 19.