Avvicendamento all’Ufficio Concorsi

 

Prot. n. 84/RU/2016                                                                                                                                                     Roma, 21 dicembre 2016

 

AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO

                                                                                                                                                                                                      MARCO MINNITI

(caposegreteria.ministro@interno.it)

                                                         SEDE

 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA

PREFETTO FRANCO GABRIELLI

(segreteriacapopolizia@interno.it)

                                                        SEDE

 

AL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

PREFETTO ENZO CALABRIA

(caposegreteria.dipps@interno.it)

                                                        SEDE

 

AL DIRETTORE CENTRALE DELLE

RISORSE UMANE

PREFETTO MARIO PAPA

(segr.risorseumane.dipps@interno.it)

                                                       SEDE 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per reclutamento di numero 559 Allievi Agenti  della Polizia di Stato. Violazioni art. 97 della Costituzione, art. 9 e 13 comma 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, art. 11 del D.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009.

(Rif: n. 555/RS/01/67/5178 del 13/12/2016)

 

Nei giorni scorsi questa O.S. ha ricevuto numerose doglianze con le quali il personale civile dell’Amministrazione dell’Interno della Direzione Centrale delle Risorse Umane, lamentava l’ipotesi di venire avvicendato come descritto nell’allegata lettera.

Dalla lettura della citata nota appare evidente che il tema dell’avvicendamento del personale,  senza giustificato motivo, evidenzia un rapporto di lavoro violento.

Un comportamento di vero e proprio terrorismo psicologico posto in essere nell’ambiente di lavoro e mascherato dall’ipocrisia delle azioni di un Dipartimento di Pubblica Sicurezza ormai ostaggio della Gerarchia di Polizia e capace solo di declinare le soluzioni dei problemi attraverso la discriminazione del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno.

L’esigenza per l’Amministrazione di accertare la responsabilità di un illecito è obbligatoria, ma il suo agito annunciato tende, in radice, a violare gli interessi del personale, comprimendo quei diritti inviolabili che sono presidio dei lavoratori.

Il danno eventuale subito dall’Amministrazione, se accertato, costituisce prova da imputare a responsabilità oggettiva e non da suddividere a pioggia sul personale, che ha svolto con diligenza ed abnegazione il lavoro assegnato.

Il riferimento al penultimo capoverso della nota in oggetto, relativo all’avvicendamento del personale senza giustificato motivo costituisce, quindi, un pregiudizio sul personale nella sua generalità che viene sanzionato dalla corrente giurisprudenza.

L’Autorità giudiziaria deve cercare la verità ed infliggere una pena verso chi ha commesso un ipotetico illecito, ma non può solo il suo stesso agito di ricerca delle prove essere strumentalizzato dall’Amministrazione per procedere a generiche epurazioni di personale.

L’Amministrazione deve, per converso, individuare le criticità nella sua struttura gerarchica di alto livello ed accertare le responsabilità ove ci fossero su tutti i profili professionali coinvolti.

Generare panico e stigma tra il personale indirizza l’attività amministrativa del Dipartimento di Pubblica Sicurezza soltanto verso pregiudizi di ordine esistenziale e crea tra i lavoratori una sofferenza soggettiva attinente alla sfera interiore del sentire, ovvero del turbamento d’animo.

In assenza, infatti, di una qualsiasi responsabilità oggettiva, i dipendenti si sentono ingiustamente coinvolti in un’ipotesi di avvicendamento immotivata, che configura il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 del Codice Civile.

E’ indubbio che,  nel caso di specie l’onere probatorio incombe sull’Amministrazione, mentre la responsabilità dei lavoratori se non accertata è inesistente e la conseguente attività del Datore di lavoro che minaccia l’avvicendamento del personale, lede immancabilmente l’immagine professionale, la dignità e la vita di relazione del lavoratore, sia in termini di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro, senza calcolare la perdita di chance per futuri incarichi di pari livello.

Alla luce delle circostanze narrate, l’azione della Direzione Centrale in argomento confligge con la normativa vigente che obbliga il Dirigente ad informare e convocare le OO.SS. dell’Amministrazione civile, a creare un buon clima organizzativo, ad avere un comportamento trasparente ed a non discriminare i dipendenti civili nel trattamento organizzativo del Dipartimento.

Tutto ciò premesso, nelle more delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria si chiede alle SS.VV. di abbandonare le inutili pulsioni autoritarie percorse e ripristinare, nell’Ufficio Attività Concorsuali, il giusto clima di serenità tra i dipendenti, facendo espressa riserva, in caso contrario di avvalersi di quanto previsto dalla corrente giurisprudenza per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Si resta in attesa di essere prontamente informati sugli sviluppi delle problematiche evidenziate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Cordiali saluti.

 

                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

Sergio Giangregorio